Nel gennaio 2015 il governo ha emanato, con massima urgenza, il Decreto legge n.3 che apporta delle importanti modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Tale decreto, divenuto legge n. 33/2015, ha interessato anche le banche popolari, alle quali è stato disposto un limite massimo dell’attivo pari ad otto miliardi di euro. Detto limite se superato comporta una specifica disciplina: riportare l’attivo al di sotto del tetto massimo, oppure procedere con la convocazione dell’Assemblea per deliberare la trasformazione della banca in una società per azioni o la liquidazione della stessa. L’inosservanza di tali dettami conduce così come disposto dall’art. 1, comma 2: “La Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'Economia e delle Finanze la liquidazione coatta amministrativa. ”Questo provvedimento ha destato molte critiche su diversi fronti. È noto che le banche popolari sono costituite in forma cooperativa e che nessun socio può detenere più dell’1% del capitale ed è sancito nel TUB il principio del voto capitario. Per questi motivi tali banche non sono mai state scalabili, in quanto nessun soggetto ha mai potuto acquisire il controllo diretto della maggioranza dei voti in Assemblea. A fronte della riforma, invece, nel caso di trasformazione in società per azioni sia il voto capitario che il limite massimo di detenzione del capitale pari all’1% sarebbero aboliti e naturalmente la scalata possibile. Sulla questione è stata sollevata l’eccezione di incostituzionalità della legge, rispetto all’art. 3, su istanza di alcuni soci e associazioni dei consumatori. I giudici del Consiglio di Stato hanno accolto parzialmente il ricorso nel dicembre 2016 ed è stata fissata alla data del 20 marzo 2018 l’udienza relativa. Le uniche banche interessate sono rimaste la Banca popolare di Sondrio e la Banca popolare di Bari, poiché le altre sono state già trasformate in società per azioni prima di dicembre 2016. A breve, quindi, sapremo se avverrà la metamorfosi legislativa anche per le ultime due banche popolari o se invece rimarranno le uniche superstiti. A cura di Fernanda Simeone
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