La legge 22 maggio n. 68 rappresenta una svolta epocale nel nostro ordinamento. La spinta decisiva è, purtroppo (purtroppo perché alcuni fenomeni dovrebbero essere prevenuti e non meramente repressi ex post), collegata ad alcuni casi giudiziari (per esempio, caso Eternit e caso Ilva) balzati agli onori della cronaca, rendendo necessario uno sforzo legislativo (diritto penale simbolico?) diretto a colpire le più gravi forme aggressive dell’ambiente, non facilmente inquadrabili nelle fattispecie di pericolo astratto del TUAMB. Tale legge ha significativamente modificato il nostro codice penale, introducendo il titolo VI bis relativo ai Delitti contro l’ambiente. La novella prevede cinque nuove figure delittuose: inquinamento ambientale (aggravato se dallo stesso derivino lesioni o morte); disastro ambientale, punibile anche a titolo di colpa; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; impedimento del controllo(ambientale); ed infine l’omessa bonifica. La legge, inoltre, innova al Testo Unico dell’Ambiente, prevedendo che le relative contravvenzioni siano estinte qualora siano correttamente eseguite le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.
Un breve cenno al testo dell’art. 452 bis, rubricato Inquinamento ambientale; tale disposizione segna un’inversione di tendenza rispetto all’assetto del diritto penale ambientale precedente(TUAMB), imperniato su fattispecie contravvenzionali di mera condotta, consistenti nella “semplice” immissione di sostanze pericolose oltre la soglia fissata dalla legge. L’art.452 bis, infatti, prevede un reato d’evento (compromissione o deterioramento del bene giuridico di categoria) che punisce non già il superamento delle soglie tabellari ma la produzione di un pregiudizio all’ambiente. Superando così la concezione antropocentrica dell’ambiente (tutelato solo in vista della protezione del bene finale, cioè l’incolumità pubblica) ed inaugurando quella ecocentrica, in cui esso rileva autonomamente, a prescindere dal pericolo (astratto; e l’offensività?) nei confronti di interessi altri[i]. Tralasciando un più dettagliato esame ermeneutico della fattispecie, bene giuridico tutelato è ovviamente l’ambiente. V’è da chiedersi, allora, se le novità legislative saranno sufficientemente efficaci nella protezione non di un bene qualsiasi, ma di un bene di rilevanza costituzionale,sebbene il concetto ambiente abbia trovato ingresso in Costituzione solo a partire dalle legge cost. 3/2001. Prima di tale riforma, esso era stato oggetto di un percorso giurisprudenziale e dottrinale, per la verità in attuale evoluzione, di estrinsecazione dal diritto alla salute ex art. 32 Cost. del diritto ad un ambiente salubre. Secondo il Giudice delle Leggi, infatti “la protezione dell’ambiente non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l’esigenza di un habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto” (sentenze n. 210 e 641 del 1987). Dunque il riconoscimento di un diritto soggettivo alla salubrità dell’ambiente muove da un concetto di “salute” inteso come stato giuridico di benessere collegato al godimento di un ambiente sano. Saranno in grado le nuove fattispecie criminose ad allinearsi a siffatte elaborazioni e a disincentivare fenomeni come quello dell’Ilva, della Terra dei fuochi? O sono caratterizzate dalla classica simbolicità del diritto penale emergenziale e come tali inidonee ad incarnare il canone dell’effettività? Per combattere lo sversamento di rifiuti tossici in Campania possiamo fare affidamento sulla serietà dell’intervento penale o dobbiamo continuare ad affidarci ai soliti (ma rari) don Patriciello, elogiati ma lasciati in solitudine dalla connivenza (o complicità) politica?
Contro la salubrità ambientale non remano, però, solo le imprese che operano prive di scrupoli per la realizzazione materiale del massimo profitto. Tendiamo tutti a sottovalutare il proprio contributo negativo arrecato alla purezza ambientale. Anche l’indifferenza alla differenziata e il comodo fascino dell’indifferenziato costituiscono comportamenti lesivi del bene ambiente-natura. Sottovalutando (o ben valutando per poi restare indifferenti) che, così agendo, uccidiamo la sacralità ambientale, danneggiando non solo noi stessi ma anche i nascituri, che saranno obbligati a vivere su un pianeta deturpato, alla cui distruzione loro non hanno contribuito.
A cura di Davide Tupputi