La ricetta è un’opera creativa, e in quanto tale, tutelabile dal diritto d’autore?
La questione è attualissima, visto la crescita di programmi televisivi che trattano di cucina e ,soprattutto, il fenomeno del foodblogging: blog personali dove aspiranti o affermati cuochi scrivono le loro ricette innovative. In parallelo a questa crescita, si registrano sempre più numerosi casi di contraffazione totale o parziale di queste ricette e si domanda sempre più spesso una protezione o tutela contro questi soprusi.
La questione della tutelabilità della ricetta gastronomica è stata oggetto di una pronuncia del Tribunale di Milano, sent. n. 9763 del 10 luglio 2013. Come si legge nella sentenza:
“L’attore (…) nel tempo ha creato e sperimentato ricette artigianali per la produzione di salumi crudi e cotti, frutto di una ricerca personale ed originale, inserite nel suo sito web denominato www.sossai.net. Esponeva di aver ricevuto nel febbraio 2010 una mail dalla convenuta M.V. che lo informava di essere in procinto di pubblicare un libro dal titolo “Fatto in casa” nel quale sosteneva di aver copiato la parte relativa alla realizzazione dei salumi casalinghi così come pubblicata sul sito web dell’attore. Aveva contestato tale utilizzazione non autorizzata e chiesto l’eliminazione di tali parti del libro, ma la casa editrice Ponte alle Grazie aveva opposto la non proteggibilità delle ricette di cucina. Chiedeva pertanto, accertata la tutelabilità delle ricette sotto il profilo del diritto d’autore…“
La parte convenuta si difende negando che il diritto d’autore possa proteggere una ricetta, in quanto vige il noto principio,contenuto nell ’articolo 9,n.2 dell’accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights agreement), secondo la quale il diritto d’autore protegge l’espressione dell’opera dell’ingegno e mai l’idea che ne sta alla base, infatti: “Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts..”.
Quindi, poiché sicuramente non è tutelabile il contenuto della ricetta, cosa rimane? La creatività in una ricetta si può esplicare non solo nel suo contenuto, ma l’apporto originale dell’autore è dato, anche, nella sua forma espressiva che si può esprimere in svariati modi (ad esempio nel linguaggio ) e infatti secondo la sentenza :
“ Ritiene il Collegio che ai testi pubblicati dall’attore sul suo sito web debba essere assicurata la tutela del diritto d’autore. Essa si appunta, invero, non sui contenuti delle ricette dei vari tipi di salumi o delle istruzioni per l’esecuzione delle varie fasi di preparazione degli stessi, quanto piuttosto sulla forma espressiva delle stesse che deve essere ritenuta rilevante ai fini della tutela richiesta. Essa comprende sia il linguaggio e l’esposizione degli elementi che compongono i testi – ancorchè di semplice costruzione – che il risultato concreto dell’attività di selezione e ricerca degli elementi ritenuti rilevanti ed importanti e che costituiscono nel caso di specie il più rilevante gradiente di originalità che denota la sussistenza di un sia pur minimo – come d’uso in materia di diritto d’autore – apporto personale dell’autore, non limitato alla mera schematica esposizione di elementi noti e già integralmente disponibili per qualsiasi soggetto.”
La creatività non è ravvisabile quindi nella mera elencazione di elementi noti ( ad esempio quelli di una ricetta comune, come la pasta con il pomodoro), ma piuttosto nella rielaborazione e selezione attiva di questi elementi; una rielaborazione e selezione “creativa”, dove è ravvisabile l’apporto originale dell’autore. Queste considerazioni sono rinvenibili anche nel sito web del U.S Copyright Office, secondo il quale:
“Mere listings of ingredients as in recipes, formulas, compounds or prescriptions are not subject to copyright protection. However, when a recipe or formula is accompanied by substantial literary expression in the form of an explanation or directions, or when there is a combination of recipes, as in a cookbook, there may be a basis for copyright protection.”
Cosa fare per dimostrare la paternità dell’opera? Un consiglio è quello di apporre una marcatura temporale; la Marca Temporale è un servizio offerto da un Certificatore Accreditato, che permette di associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo quindi di associare una validazione temporale opponibile a terzi. (cfr. Art. 20, comma 3 Codice dell’Amministrazione Digitale Dlgs 82/2005). Con l’apposizione della marcatura temporale si ha un’attribuzione dell’ora e del giorno certa, utile in caso di controversie sull’attribuzione dell’opera, inoltre ricordatevi che prima di passare all’azione legale, una buona lettera di diffida da parte dell’avvocato può evitare un lungo e costoso processo.
di Giacomo Pataracchia
Articolo semplice ed esaustivo con un tocco di pragmatismo che non guasta mai in ambito legale